La ricorrenza della Giornata internazionale della democrazia, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) e fissata per il 15 settembre di ciascun anno, richiama l’attenzione sugli elementi essenziali che collegano a questa organizzazione internazionale la visione della democrazia, alla quale si dovrebbero ispirare tutti gli stati membri (51 i fondatori, oggi 193), aderendo ai principi che caratterizzano questa organizzazione internazionale. Il raccordo genetico tra l’ONU e la democraticità degli stati si coglie sin dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che nel 1948 ha posto le basi dei successivi Patti internazionali sui diritti dell’uomo, anche per quanto riguarda i diritti civili e politici.
L’articolo 21 della Dichiarazione afferma il diritto di ogni individuo “di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti” e precisa che “la volontà popolare è il fondamento dell’autorità del Paese; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto o secondo una procedura equivalente di libera votazione”. A questo fondamento della democrazia, che è alla base del legittimo esercizio del potere, si unisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali, espressione della dignità e del valore della persona umana, che sono affermati sin dal preambolo della Dichiarazione, unitamente al principio di eguaglianza. Il medesimo contenuto di valori ha ispirato le costituzioni democratiche successive alla Seconda guerra mondiale ed altre convenzioni internazionali successive alla Dichiarazione, come quella promossa e realizzata nell’ambito del Consiglio d’Europa.
La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ONU) ribadisce che ogni cittadino ha diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, come pure a votare ed essere eletto nel corso di elezioni veritiere effettuate a suffragio universale e con voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori. (articolo 25). Tuttavia l’investitura democratica del potere non è sufficiente per qualificare uno stato come democratico. A questo si unisce la garanzia e l’effettivo rispetto dei diritti inviolabili, che sono patrimonio giuridico innato e proprio di ciascun individuo e costituiscono la proiezione della dignità della persona. Non è ammissibile una tirannia della maggioranza che violi o ponga a rischio le libertà individuali e collettive che le costituzioni e le convenzioni internazionali riconoscono e proteggono.
La effettività di questi diritti richiede una loro efficace garanzia giurisdizionale, per porre rimedio alla loro violazione. Di qui la necessità di assicurare il diritto di agire dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, anche contro gli atti lesivi in ipotesi derivanti da governi o parlamenti investiti del potere mediante corrette elezioni. La garanzia è offerta non solamente da Corti costituzionali, che possono giudicare della legittimità costituzionale delle leggi, ma anche da Corti internazionali che, come quella di Strasburgo posta a salvaguardia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, aperta anche ai ricorsi degli individui nei confronti degli Stati, può imporre riparazioni in caso di effettiva violazione di questi diritti. C’è tuttavia dia chiedersi se si è fatto abbastanza per la loro protezione e per affermare i valori che la democrazia deve preservare, a fronte delle macroscopiche violazioni in diverse aree del mondo. Come pure di fronte all’affermarsi di nuovi poteri privati, economici e tecnologici, che possono imporsi anche di fronte agli Stati, o manipolare la formazione delle conoscenze e dell’opinione pubblica e minare dall’interno la stessa democrazia.

