Venerdì Santo festività per tutti i cristiani?

In Austria attualmente il Venerdì Santo è giorno di festività solo per i membri di alcune Chiese. Si tratta delle Chiese evangeliche di confessione Augustana e di confessione elvetica, della Chiesa vetero-cattolica (nata da una scissione da Roma dopo la proclamazione del dogma dell'infallibilità papale nel 1870) e della Chiesa evangelica metodista. Ora però la situazione dovrà cambiare. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che ciò costituisce una discriminazione fondata sulla religione vietata dal diritto Ue. La condizione sui generis è finalizzata a consentire ai membri di tali Chiese di praticare la loro religione in tale giorno di celebrazione particolarmente importante per i medesimi senza dover concordare un giorno di ferie con il loro datore di lavoro. Se un membro di una di tali Chiese lavora quel giorno, ha diritto a un'indennità per giorno festivo.

Cosa cambia ora

Ora la Corte, con la sua sentenza, ha dichiarato che una normativa nazionale in virtù della quale il Venerdì Santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune Chiese cristiane e solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, a un'indennità complementare, costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione. Secondo i giudici di Lussemburgo, la normativa austriaca non può essere giustificata come misura necessaria alla prevenzione dei diritti e delle libertà altrui nè quale misura specifica diretta a compensare svantaggi correlati alla religione. Finchè l'Austria non avrà modificato la normativa al fine di ripristinare la parità di trattamento – ha detto la Corte Ue – i datori di lavoro privato hanno l'obbligo di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo il Venerdì Santo, purchè questi ultimi abbiano chiesto in anticipo a detto datore di lavoro di non dover lavorare quel giorno e, di conseguenza, di riconoscere a tali lavoratori il diritto ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno, quando detto datore di lavoro non abbia accolto siffatta richiesta.