Benedizioni legittime nelle scuole: lo stabilisce il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha definitivamente stabilito che le benedizioni nelle aule scolastiche, purché facoltative e al di fuori dell’orario di lezione, sono legittime. La sentenza ribalta quella del Tar dell’Emilia Romagna che aveva annullato la delibera del Consiglio dell’Istituto Comprensivo 20 di Bologna che nel 2015 aveva autorizzato le benedizioni pasquali su richiesta di tre parroci della zona. Secondo i giudici del massimo grado amministrativo il rito non può “in alcun modo incidere sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica in generale (…) non diversamente dalle diverse attività ‘parascolastiche’ che, oltretutto, possono essere programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole anche senza una formale delibera”. La sentenza, dopo l’udienza del 20 dicembre scorso, è stata emessa dalla Sesta sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Sergio Santoro, che ha accolto l’appello del Ministero dell’Istruzione.

La vicenda aveva scatenato un duro confronto nel capoluogo emiliano. Un gruppo di insegnanti e genitori di una delle scuole dell’istituto, la primaria “Fortuzzi”, aveva presentato il ricorso al Tar, che si era pronunciato a loro favore, sia pure dopo che le benedizioni erano state effettuate. Una polemica che aveva trovato vasta eco nella stampa internazionale, dal New York Times a El Pais. “Il principio costituzionale della laicità non significa indifferenza rispetto all’esperienza religiosa, ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose – avevano motivato i giudici del Tar – La scuola non può essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno” e che “si rivelano dunque estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni”. Una delle insegnanti ricorrenti, Monica Fontanelli, dichiarò dopo la sentenza che era stato “affermato un principio importantissimo, non solo per la scuola di Bologna, ma per la scuola italiana”. La Curia bolognese replicò invece esprimendo “stupore e amarezza” per una scelta non condivisibile che “non contribuisce all’affermazione di una laicità correttamente intesa”.

Ora nelle loro motivazioni i giudici di Palazzo Spada affermano che il rito della benedizione “ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se celebrato altrove; e ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall’orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all’evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso”. Inoltre “non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività ‘parascolastiche’ non aventi alcun nesso con la religione”.

“C’è da chiedersi – prosegue la sentenza – come sia possibile che un (minimo) impiego di tempo sottratto alle ordinarie attività scolastiche, sia del tutto legittimo o tollerabile se rivolto a consentire la partecipazione degli studenti” ad attività culturali, sportive o ricreative “mentre si trasformi, invece, in un non consentito dispendio di tempo se relativo ad un evento di natura religiosa, oltretutto rigorosamente al di fuori dell’orario scolastico”. I giudici aggiungono quindi che “per un elementare principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un’attività, una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima”. I ricorrenti hanno già preannunciato un’istanza alla Corte europea dei diritti dell’uomo.