Il popolo non più sovrano

Il referendum sull’approvazione di una revisione costituzionale approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta richiede, come atto sovrano del popolo, un consenso largamente condiviso (si ricordi che la nostra Costituzione fu approvata con 453 voti a favore ve 62 contrari). Si tratta di confermare o non le norme della convivenza civile di una Comunità nazionale e pertanto deve essere avulso dagli interessi particolari di singoli partiti e deve essere oggetto di uno spassionato giudizio del popolo il quale deve accertare che la modifica sia conforme agli interessi e ai diritti di tutti i cittadini e che siano fatti salvi i principi fondamentali e immodificabili della nostra Costituzione.

In sostanza, il referendum deve “unire” i cittadini e non dividerli su basi politiche, come erroneamente ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri, facendo trasformare la consultazione referendaria, da un giudizio su un documento a carattere legislativo, in un giudizio su quanto deciso dall’esecutivo e dal Parlamento.

E si deve ricordare in proposito che quando si parlò per la prima volta di referendum popolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide de Gasperi, lasciò i banchi del governo e andò a sedersi tra i parlamentari per sottolineare che l’esecutivo doveva ritirarsi quando la parola passava direttamente al popolo sovrano. Ed è altresì da ricordare che Calamandrei sottolineò che nella nostra Costituzione “c’è tutta la nostra storia… tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie”, disse insomma che una modifica costituzionale non può essere affrontata a cuor leggero, ma con la consapevolezza di compiere un atto di altissimo valore etico e giuridico.

Fatto estremamente grave è che questa revisione stravolga la vigente Costituzione (cosa che potrebbe fare solo una nuova assemblea costituente) superando, a parere di chi scrive, i limiti imposti dalla procedura di revisione costituzionale previsti dall’art. 138 Cost.

I cittadini, dunque, devono innanzitutto conoscere bene il contenuto della riforma e chiedersi, nel contempo, quali siano gli effetti pratici di questa revisione sulla nostra vita politica economica e sociale. La domanda di fondo, in sostanza, deve essere chiara e univoca: occorre in conclusione chiedersi: “quali sono i fini? A chi giova”?.

La formulazione del quesito referendario proposto dal governo è di questo tenore: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.

La domanda è tautologica, perché chiunque risponderebbe sì; ed è fuorviante poiché molti aspetti contenuti nella revisione (elezione con pochi voti del Presidente della Repubblica, svuotamento del valore del Senato e altri ancora) non sono contenuti nella domanda; è costituzionalmente illegittima, perché contraria all’art. 16 della nota legge del 1970, in quanto non riporta gli articoli della Carta riformati e utilizza il sistema di indicazione, peraltro riassuntiva, del solo titolo della legge, previsto per l’introduzione di norme nuove nella Costituzione, e non, come nel caso in esame, per la modifica di norme già esistenti.