CINA, NUOVO REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA’ RELIGIOSE: OBBLIGHI E MULTE PER CRISTIANI E BUDDISTI

Cina

Il governo cinese ha diffuso una nuova bozza di regolamenti sulle attività religiose che dovrebbe sostituire i regolamenti del 2004. Si tratta di un testo più lungo, con 74 articoli distribuiti in 9 capitoli (nel 2004 erano solo 48 articoli). La bozza elenca nuove regole per la costruzione di edifici religiosi e statue, diversi obblighi sull’uso di internet e precisazioni sul personale religioso buddista (tibetano) e cattolico. In caso di trasgressione, sono anche previste delle multe altissime, che arrivano fino a 200mila yuan (oltre 27 mila euro).

La bozza è stata pubblicata l’8 settembre scorso sul sito dell’Ufficio del Consiglio di Stato per gli affari legislativi e, secondo quanto riportato dal una fonte governativa contatta dal sito AsiaNews, si tratterebbe di un testo definitivo. L’approccio alle religioni è sempre lo stesso: ogni attività deve essere vidimata e controllata dallo Stato a tutti i livelli; di villaggio, contea, provincia, nazione.

La prima parte del nuovo regolamento, pur non soffermandosi sulla definizione di “religione”, elenca all’articolo 4 una lunga serie di cose che le religioni “non debbono fare”: non creare conflitti con altre religioni o con chi non crede; non provocare divisioni etniche; non favorire l’estremismo religioso; non dividere la nazione; non praticare azioni terroristiche.

All’articolo 6, invece, viene specificato che le religioni devono essere “guidate” dal governo del popolo, dai dipartimenti per gli affari religiosi, dalle autorità di contea e di villaggio i quali hanno diritto di intervento sulle attività religiose.

Per quanto riguarda i luoghi di culto, invece, vi è un complicato iter da seguire per approvarne anzitutto la costruzione, passando di mese in mese la richiesta a tutti i livelli del governo; solo in seguito si potrà costruire tale luogo di culto che però deve richiedere la registrazione per l’uso, con altri mesi di attesa.

Anche l’informazione religiosa via internet deve avere il permesso delle autorità governative e “non deve contenere contenuti proibiti”. Fra i divieti discriminanti vi è invece – oltre quanto detto sopra sulla proibizione ai membri del Partito di essere religiosi – il fatto che è proibito “il proselitismo, tenere attività religiose, fondare organizzazioni religiose o stabilire luoghi e attività religiose nelle scuole dello Stato”. In compenso, lo Stato ha diritto a costringere e far seguire lezioni di ateismo e di marxismo nelle scuole religiose.