CONTRASTO AL BULLISMO: OK DELLA CAMERA AL DDL, ECCO COSA PREVEDE

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La Camera ha approvato le norme per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il testo, approvato a Montecitorio con 242 sì, 73 no e 48 astenuti, passa al Senato. Tutta l’opposizione si è astenuta tranne il M5s, che ha votato contro. “Era una buona legge al Senato ma è stata sabotata alla Camera” hanno commentato i deputati grillini.

Soddisfatto, invece, il Telefono Azzurro. “L’approvazione alla Camera della legge su bullismo e cyberbullismo è un segnale molto positivo, così come il dibattito che si è aperto in Parlamento sul tema”, ha dichiarato il presidente Ernesto Caffo. “Il percorso non è stato facile – ha aggiunto – ma siamo fiduciosi che l’approvazione di oggi porti finalmente, dopo il passaggio al Senato, ad una legge contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che da sempre Telefono Azzurro sostiene con forza. Bene, dunque, l’approvazione, nonostante alcuni nodi ancora da sciogliere. Tra questi, quello della fascia d’età: come realtà che si occupa di infanzia e adolescenza avremmo preferito si restasse sulla proposta iniziale, ma è vero anche che i limiti di età spesso non spiegano fenomeni e situazioni. Un allargamento, prudente, su questo versante era inevitabile.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge

Essa offre la prima definizione normativa del bullismo e del cyberbullismo, e consente di richiedere la rimozione di contenuti oggetto di persecuzione online sia al minore sia al suo genitore. Il Garante per la Privacy verifica l’intervento del gestore del sito e, se questi non abbia adottato le misure entro 48 ore dalla richiesta, vi provvede direttamente. I gestori dei siti dovranno dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; ed analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull’home page degli stessi siti.

LE DEFINIZIONI: Il bullismo è definito come l’aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’orientamento sessuale, all’opinione politica, all’aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.

LE SANZIONI: Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d’ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore. Lo stalking commesso per via informatica o telematica sarà punito con la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identità e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o con la mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l’inganno o con minacce.

DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA: In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.